Art. 13 – Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

Disposizioni transitorie [ABROGATO]

Art. 13 - codice della nautica da diporto

(1) [1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalità:
a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), nonchè per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.]

Art. 13 - Codice della nautica da diporto

(1) [1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalità:
a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), nonchè per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 46, D.Lgs. 11.01.2016, n. 5 con decorrenza dal 18.01.2016.

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