Art. 59 – Codice del Turismo

(D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)

Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero

Art. 59 - codice del turismo

1. Al fine di promuovere l’offerta turistica italiana, è istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell’ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della “attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza.
3. L’impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l’attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell’autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.
4. È autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l’indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell’impresa di ristorazione.
5. È autorizzato l’inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l’attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.

Art. 59 - Codice del Turismo

1. Al fine di promuovere l’offerta turistica italiana, è istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell’ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della “attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza.
3. L’impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l’attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell’autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.
4. È autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l’indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell’impresa di ristorazione.
5. È autorizzato l’inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l’attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 9, cooma 2, D.Lgs. 18.04.2012, n. 61 con decorrenza dal 02.06.2012. Si riporta, di seguito, il testo previgente:
“2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell’ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.”.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 9, cooma 3, D.Lgs. 18.04.2012, n. 61 con decorrenza dal 02.06.2012.

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