Art. 44 – Codice del Turismo

(D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)

Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore

Art. 44 - codice del turismo

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
(1) (2

Art. 44 - Codice del Turismo

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
(1) (2

Note

(1) L’ambito sistematico cui il presente articolo appartiene è stato così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 21.05.2018, n. 62 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione ai contratti conclusi a decorrere da tale data.
(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 21.05.2018, n. 62 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione ai contratti conclusi a decorrere da tale data.

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