Art. 79 – Codice del Consumo

(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - aggiornato alla L. 23.12.2021, n. 238)

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Articolo 79 - codice del consumo

(1) 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139, 140 e 140-bis del presente Codice.
2. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

Articolo 79 - Codice del Consumo

(1) 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139, 140 e 140-bis del presente Codice.
2. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

Note

(1) La rubrica del Capo I cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall’art. 2 D.Lgs. 23.05.2011, n. 79 con decorrenza dal 21.06.2011.
(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2 D.Lgs. 23.05.2011, n. 79 con decorrenza dal 21.06.2011.

Istituti giuridici

Novità giuridiche