Art. 70 – Codice del Consumo

(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - aggiornato alla L. 23.12.2021, n. 238)

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Articolo 70 - codice del consumo

(1) 1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l’evento.
2. È fatto obbligo all’operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle.
3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

Articolo 70 - Codice del Consumo

(1) 1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l’evento.
2. È fatto obbligo all’operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle.
3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

Note

(1) La rubrica del Capo I cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall’art. 2 D.Lgs. 23.05.2011, n. 79 con decorrenza dal 21.06.2011.
Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2 D.Lgs. 23.05.2011, n. 79 con decorrenza dal 21.06.2011.

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