Art. 67 – Codice del Consumo

(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - aggiornato alla L. 23.12.2021, n. 238)

Tutela in base ad altre disposizioni

Articolo 67 - codice del consumo

(1) 1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie.
2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti.
3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59.

Articolo 67 - Codice del Consumo

(1) 1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie.
2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti.
3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59.

Note

Il presente articolo prima modificato dall’art. 22, L. 07.07.2009, n. 88 con decorrenza dal 29.07.2009, poi dall’art. 2 D.Lgs. 13.08.2010, n. 141, è stato da ultimo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 21.02.2014, n. 21 con decorrenza dal 13.06.2014

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