Art. 67 noviesdecies – Codice del Consumo

(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - aggiornato alla L. 23.12.2021, n. 238)

Ricorso giurisdizionale o amministrativo

Articolo 67 noviesdecies - codice del consumo

(1) 1. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l’accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.
2. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, sono legittimate a proporre all’autorità giudiziaria l’azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell’articolo 140.
3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell’esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l’inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.
4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

Articolo 67 noviesdecies - Codice del Consumo

(1) 1. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l’accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.
2. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, sono legittimate a proporre all’autorità giudiziaria l’azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell’articolo 140.
3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell’esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l’inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.
4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 9 D.Lgs. 23.10.2007, n. 221, con decorrenza dal 14.12.2007.

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