Art. 66 bis – Codice del Consumo

(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - aggiornato alla L. 23.12.2021, n. 238)

Foro competente

Articolo 66 bis - codice del consumo

(1) 1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 66 bis - Codice del Consumo

(1) 1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Note

(1) La rubrica del presente capo I è stata così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 21.02.2014, n. 21 con decorrenza dal 13.06.2014.

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