Giudice competente a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di denaro e di titoli custoditi in un dossier titoli aperto dal “de cuius” presso un istituto di credito ed emesso in favore del beneficiario di un legato testamentario – che abbia già richiesto, inutilmente, alla banca l’adempimento mediante il deposito del denaro e dei predetti valori mobiliari su conti aperti presso una sede del medesimo istituto, distinta dal domicilio del creditore – è il tribunale del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione ai sensi degli artt. 1182, comma 2, c.c. e 20 c.p.c., trattandosi di azione personale di restituzione e non trovando applicazione la competenza del giudice del luogo del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., cui l’opposto ha rinunciato con la richiesta di versamento del denaro e dei titoli sui conti accesi presso una sede della banca diversa dal suo domicilio, né la competenza di cui agli artt. 33 e 63 del d.lgs. n. 206 del 2005, perché è esclusa la qualità di consumatore in capo al beneficiario del legato di specie testamentario. Corte di Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza n. 26917 del 23 dicembre 2016 (Cass. Civ. 26917/2016)
La domanda riconvenzionale proposta dal consumatore, in un giudizio incardinato dal professionista innanzi ad un giudice diverso da quello competente ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non può assumere il significato di una deroga implicita al foro del consumatore, né precludere il rilievo officioso del proprio difetto di competenza da parte del giudice adito. Corte di Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza n. 26917 del 10 luglio 2013 (Cass. Civ. 17083/2013)
Nelle controversie concernenti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari, la competenza territoriale è determinata ai sensi dell’art. 63 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), in quanto l’art. 46 del medesimo codice esclude – con riguardo ai contratti relativi a strumenti finanziari – l’applicabilità delle sole norme contenute nella sezione prima, e non nella sezione terza, del capo cui entrambe appartengono. Corte di Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza n. 8167 del 3 aprile 2013 (Cass. Civ. 17083/2013)
Nelle controversie concernenti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari, la competenza territoriale è determinata ai sensi dell’art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che resta applicabile in quanto l’art. 46 del codice esclude – con riguardo ai contratti relativi a strumenti finanziari – l’applicabilità delle sole norme contenute nella sezione prima dello stesso capo, concernenti la disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Corte di Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza n. 1875 del 8 febbraio 2012 (Cass. Civ. 1875/2012)