Art. 17 – Codice del Consumo

(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - aggiornato alla L. 23.12.2021, n. 238)

Sanzioni

Articolo 17 - codice del consumo

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22 comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.(1)

Articolo 17 - Codice del Consumo

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22 comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.(1)

Note

(1) La rubrica della parte cui il presente articolo appartiene è stata così modificata dall’art. 1 D.Lgs. 02.08.2007, n. 146, con decorrenza dal 21.09.2007.

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