L’esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall’art. 131, comma 1, del codice del consumo al venditore finale nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) non è subordinato all’avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore poiché il riferimento alla “esecuzione della prestazione”, contenuto nel comma 2 del citato art. 131, serve solo ad individuare il “dies a quo” del termine entro il quale azionare il detto diritto di regresso e, quindi, il relativo “exordium praescriptionis”. Corte di Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 8164 del 23 marzo 2021 (Cass. Civ. 8164/2021)
Il rivenditore finale, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un’azione od omissione del produttore o di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, può esercitare azione di rivalsa verso i responsabili. Tuttavia, la qualifica di intermediario – ai sensi dell’abrogato art. 1519 quinquies c.c., ora sostituito dall’art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005 – può essere attribuita solo ad un soggetto che sia coinvolto nella catena distributiva del detto bene e, in particolare, non può discendere dall’espletamento di un incarico conferito dal produttore ad un mandatario dopo l’evento che ne ha determinato la responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in un caso concernente i danni arrecati ad un compratore dall’incendio, per un difetto di fabbricazione, del veicolo da lui acquistato, che potesse considerarsi intermediario un mero mandatario che, su delega del produttore, successiva al verificarsi del menzionato incendio, si era limitato ad asportare ed inviare alla casa produttrice estera i cablaggi elettrici della vettura). Corte di Cassazione Civile, sez. II, ordinanza n. 5140 del 21 febbraio 2019 (Cass. Civ. 5140/2019)
Nella vendita a catena di beni di consumo, all’acquirente spettano, ai sensi dell’art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005, l’azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l’ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa; né l’eventuale prestazione volontaria, da parte del produttore, di una garanzia convenzionale, ai sensi dell’art. 133 del citato d.lgs., determina una deroga a tali principi, sicché il cliente finale (consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa. Corte di Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 18160 del 27 luglio 2017 (Cass. Civ. 18160/2017)