Art. 92 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Articolo 92 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all’articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all’articolo 64, comma 8, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati. (1)

Articolo 92 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all’articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all’articolo 64, comma 8, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato così corretto con Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15.07.2016, n. 164.

Istituti giuridici

Novità giuridiche