Art. 7 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata

Articolo 7 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. In deroga all’articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata o da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all’allegato II a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l’80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.
3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, l’impresa ha l’onere di dimostrare in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 2.
4. Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Articolo 7 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. In deroga all’articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata o da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all’allegato II a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l’80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.
3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, l’impresa ha l’onere di dimostrare in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 2.
4. Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Massime

Spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a organismi di diritto pubblico che perseguono esigenze di interesse generale non aventi natura industriale o commerciale e siano obbligati a ricorrere alle procedure di evidenza pubblica per la definizione dei contratti. Al contrario le controversie riguardanti gli enti che svolgono attività economico-commerciale in relazione all’attività socio-sanitaria e assistenziale (nel caso di specie nei confronti di persone anziane) e ricevono contributi pubblici solo quale corrispettivo delle prestazioni rese in regime di accreditamento rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario pur se per la definizione dei contratti privati siano state seguite volontariamente le procedure di evidenza pubblica. (Corte di Cassazione Sezione Unite Civile Ordinanza 1 aprile 2020 n. 7646)

Istituti giuridici

Novità giuridiche