Art. 197 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Sistema di qualificazione del contraente generale

Articolo 197 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c). (3)
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all’importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero documentata ai sensi dell’articolo 45, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale. (1)
[3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall’ANAC.] (4)
4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacità economica e finanziaria, all’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all’adeguato organico tecnico e dirigenziale. (5) (2)

Articolo 197 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c). (3)
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all’importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero documentata ai sensi dell’articolo 45, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale. (1)
[3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall’ANAC.] (4)
4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacità economica e finanziaria, all’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all’adeguato organico tecnico e dirigenziale. (5) (2)

Note

(1) Il presente comma è stato così corretto con Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15.07.2016, n. 164.
(2) La rubrica della presente parte IV è stata così modificata dall’art. 106, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 20, lett. ee), D.L. 18.04.2019, n. 32, così come sostituito dall’allegato alla legge di conversione, L. 14.06.2019, n. 55, con decorrenza dal 18.06.2019.
(4) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 20, lett. ee), D.L. 18.04.2019, n. 32, così come sostituito dall’allegato alla legge di conversione, L. 14.06.2019, n. 55, con decorrenza dal 18.06.2019.
(5) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 20, lett. ee), D.L. 18.04.2019, n. 32, così come sostituito dall’allegato alla legge di conversione, L. 14.06.2019, n. 55, con decorrenza dal 18.06.2019.

Massime

Vanno rimesse all’Adunanza plenaria le questioni se, quando il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai fini del calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali: a) nel calcolo del 10% delle offerte aventi maggiore e/o minore ribasso, ai sensi dell’art. 86, comma 1°, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, occorra computare tutte le offerte aventi medesimo valore (e, dunque, medesimo ribasso) singolarmente una ad una o, invece, quale unica offerta (c.d. blocco unitario), facendo detta disposizione riferimento, letteralmente, all’esclusione del 10% delle offerte aventi maggiore e minore ribasso e non dei singoli ribassi; b) la disposizione regolamentare dell’art. 121, comma 1°, secondo periodo, d.P.R. 5 ottobre2010, n. 207, nel prevedere che «qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’art. 86, comma 1°, del Codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia», intenda o, comunque, presupponga che le offerte aventi eguale valore rispetto a quelle da accantonare siano considerate «accantonate» e accorpate come un’unica offerta o, invece, si limiti a prevedere solo che debbano essere escluse («accantonate») dal calcolo della soglia di anomalia le offerte che, pur non rientrando nella quota algebrica del 10%, abbiano tuttavia eguale valore rispetto a quelle da accantonare e cioè, per logica necessità, a quelle situate al margine estremo delle ali (c.d. offerte a cavallo). (Consiglio di Stato Sezione 3 Ordinanza 13 marzo 2017 n. 1151)

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