Art. 181 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Procedure di affidamento

Articolo 181 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. La scelta dell’operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l’allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. (3)
3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all’analisi della domanda e dell’offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell’operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell’operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.
4. L’amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull’attività dell’operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall’ANAC, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all’operatore economico dei rischi trasferiti. L’operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi. (1) (2)

Articolo 181 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. La scelta dell’operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l’allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. (3)
3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all’analisi della domanda e dell’offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell’operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell’operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.
4. L’amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull’attività dell’operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall’ANAC, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all’operatore economico dei rischi trasferiti. L’operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi. (1) (2)

Note

(1) Il presente comma prima corretto con Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15.07.2016, n. 164, è stato poi così modificato dall’art. 108, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017.
(2) La rubrica della presente parte IV è stata così modificata dall’art. 106, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 108, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017.

Massime

Va rimessa alla Corte di giustizia dell’UE la seguente questione pregiudiziale: “se il diritto eurounitario, e, in particolare, i principi fissati dalla direttiva n. 23/2014/UE, specificamente la libertà di scelta delle procedure di affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà di trattamento, di cui al considerando 68 ed all’art. 30, nell’ambito degli affidamenti delle concessioni, ostano alla norma nazionale dell’art. 178, comma 8-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che vieta incondizionatamente alle amministrazioni di procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all’art. 183, che disciplina la finanza di progetto “. (Consiglio di Stato Sezione 5 Ordinanza 6 novembre 2019 n. 7587)

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