Art. 18 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Esclusioni specifiche per contratti di concessioni

Articolo 18 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:
a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;
b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3. La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea; (1)
c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l’esercizio delle loro attività in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione europea.

Articolo 18 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:
a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;
b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3. La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea; (1)
c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l’esercizio delle loro attività in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione europea.

Note

(1) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 10, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017.

Massime

Ai sensi delll’art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, la concessione del servizio pubblico di trasporto dei passeggeri di cui al Regolamento CE n. 1370 del 2007 è sottratta all’ambito di applicazione del Codice degli appalti pubblici. In base all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione soggettiva del Codice avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. (Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Napoli Sezione 1 Sentenza 9 gennaio 2020 n. 112)

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