Art. 179 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Disciplina comune applicabile

Articolo 179 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili.
2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, ovvero inferiore, nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicate all’articolo 164, comma 2.
3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. (1)

Articolo 179 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili.
2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, ovvero inferiore, nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicate all’articolo 164, comma 2.
3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. (1)

Note

(1) La rubrica della presente parte IV è stata così modificata dall’art. 106, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017.

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