Art. 160 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza

Articolo 160 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente codice nonché appalti disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
a) se una parte dell’appalto o della concessione è disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto né il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208 l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l’applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l’appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

Articolo 160 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente codice nonché appalti disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
a) se una parte dell’appalto o della concessione è disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto né il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208 l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l’applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l’appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

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