Art. 145 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali

Articolo 145 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.

Articolo 145 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.

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