Art. 138 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture

Articolo 138 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. La Cabina di regia di cui all’articolo 212 informa, su segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Commissione europea di ogni difficoltà d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato X.
2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell’OMC.

Articolo 138 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. La Cabina di regia di cui all’articolo 212 informa, su segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Commissione europea di ogni difficoltà d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato X.
2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell’OMC.

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