1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di gas o di petrolio;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
2. Rimangono escluse le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.