Art. 121 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

Articolo 121 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di gas o di petrolio;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
2. Rimangono escluse le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

Articolo 121 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di gas o di petrolio;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
2. Rimangono escluse le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

Massime

La disciplina per i settori speciali opera solo se l’affidamento si pone in rapporto di mezzo a fine rispetto al settore speciale di pertinenza: il nesso di strumentalità va inteso in senso restrittivo; e quando l’impresa pubblica affida un servizio estraneo all’attività speciale, il servizio soggiace, anche quanto ad affidamento selettivo, alle norme di diritto comune, con conseguente giurisdizione ordinaria per le controversie. (Consiglio di Stato Sezione 5 Sentenza 30 dicembre 2019 n. 8905)

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