Art. 118 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Servizi di trasporto

Articolo 118 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera i), le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Articolo 118 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera i), le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Massime

La violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell’Unione europea o della CEDU che si risolva in un “error in iudicando” (sia pure “de iure procedendi”) non è sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all’osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale – l’accertamento delle quali rientra nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione – concernenti il modo d’esercizio della giurisdizione speciale. (Corte di Cassazione Sezione Unite Civile Ordinanza 6 marzo 2020 n. 6460)

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