Art. 115 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Gas ed energia termica

Articolo 115 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, il presente capo si applica alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L’alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli da 116 a 118;
b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 per cento del fatturato dell’ente aggiudicatore, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.

Articolo 115 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, il presente capo si applica alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L’alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli da 116 a 118;
b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 per cento del fatturato dell’ente aggiudicatore, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.

Massime

La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010, postula che si tratti di appalto sottoposto all’applicazione del procedimento ad evidenza pubblica, in ragione della riconducibilità del suo oggetto all’ambito di attività indicate negli artt. 115-121 del d.lgs. n. 50 del 2016 (cd. Codice dei contratti pubblici) nonché dell’inquadramento del committente nelle categorie di soggetti indicate dall’art.3 stesso decreto legislativo, sicché essa non è configurabile allorché la stazione appaltante, pur non essendovi tenuta, si sia volontariamente vincolata all’osservanza del predetto regime pubblicistico, in tal modo procedimentalizzando l’individuazione in concreto dell’appaltatore (Fattispecie relativa all’affidamento del servizio di sorveglianza e custodia delle sedi destinate allo svolgimento dell’attività postale). (Corte di Cassazione Sezione Unite Civile Ordinanza 20 settembre 2019 n. 23541)

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