Art. 114 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Norme applicabili e ambito soggettivo

Articolo 114 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. L’articolo 49 si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell’Appendice 1 dell’Unione europea della AAP e agli altri accordi internazionali a cui l’Unione europea è vincolata.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresì ai tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi. (1)
3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività. (2)
4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all’allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un’adeguata trasparenza. (1)
[5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui all’articolo 6 in materia di joint venture:
a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli ulteriori elementi che la Commissione europea ritenga necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint venture, cui gli appalti sono aggiudicati, rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga.] (3)
6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 158. (1)
7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine “alimentazione” comprende la generazione, produzione nonché la vendita all’ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 121.
8. All’esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112. (1)

Articolo 114 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. L’articolo 49 si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell’Appendice 1 dell’Unione europea della AAP e agli altri accordi internazionali a cui l’Unione europea è vincolata.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresì ai tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi. (1)
3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività. (2)
4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all’allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un’adeguata trasparenza. (1)
[5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui all’articolo 6 in materia di joint venture:
a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli ulteriori elementi che la Commissione europea ritenga necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint venture, cui gli appalti sono aggiudicati, rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga.] (3)
6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 158. (1)
7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine “alimentazione” comprende la generazione, produzione nonché la vendita all’ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 121.
8. All’esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112. (1)

Note

(1) Il presente comma prima corretto con Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15.07.2016, n. 164, è stato poi così modificato dall’art. 78, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 78, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017.
(3) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 78, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017.

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