Art. 100 – Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - aggiornato alla 23 dicembre 2021, n. 238)

Requisiti per l'esecuzione dell'appalto

Articolo 100 - codice dei contratti pubblici (nuovo codice degli appalti)

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. (1)
2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Articolo 100 - Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. (1)
2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Note

(1) Il presente comma è stato così corretto con Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15.07.2016, n. 164.

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