Art. 98 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Dichiarazione di pubblica utilità

Art. 98 - codice dei beni culturali e del paesaggio

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell’articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 98 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell’articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

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