Art. 92 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Premio per i ritrovamenti

Art. 92 - codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell’attività di ricerca, di cui all’articolo 89, qualora l’attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90.
2. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 92 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell’attività di ricerca, di cui all’articolo 89, qualora l’attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90.
2. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Massime

In tema di premio di rinvenimento, la spettanza del beneficio viene esclusa quando i beni effettivamente rinvenuti non conducano immediatamente ad un eventuale e più grande altro bene di pregio (es. relitto navale arcaico), e tale considerazione trova particolare spazio nel caso in cui il vero e proprio relitto venga effettivamente rinvenuto solo diverso tempo dopo la scoperta dei piccoli reperti, ovvero, e non è elemento di poco momento, in luoghi non esattamente coincidenti con quelli dell’originaria scoperta degli oggetti. Infatti, il presupposto fondamentale, rilevante anche ai fini della corresponsione del premio di rinvenimento fortuito ai sensi di legge, è dato dall’unicità oggettiva del ritrovamento, in senso temporale e spaziale. In tema di premio di rinvenimento, il richiedente diventa titolare del diritto soggettivo alla corresponsione del premio soltanto a seguito del riconoscimento, da parte della competente amministrazione, del diritto ad ottenerlo, salve le eventuali successive questioni sul quantum debeatur. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza n. 84 del 12 febbraio 2018 (Cons. giust. amm. Sicilia n. 84/2018)

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