Art. 84 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

Art. 84 - codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull’attuazione del presente Capo nonché sull’attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull’applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull’applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento.

Art. 84 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull’attuazione del presente Capo nonché sull’attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull’applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull’applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento.

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