Art. 81 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

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Art. 81 - codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’articolo 76, nonché quelle inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Art. 81 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’articolo 76, nonché quelle inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

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