1. L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all’uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.