Art. 60 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Acquisto in via di prelazione

Art. 60 - codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall’alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Art. 60 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall’alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Massime

Le norme in tema di notifica e trascrizione del vincolo presuppongono l’esistenza del potere del Ministero, conferito originariamente dalla L. n. 1089 del 1939, di valutare la rilevanza storica ed artistica del bene, riservandosi il successivo e conseguente potere di valutare l’opportunità dell’acquisizione del medesimo per la tutela dell’interesse generale.

Tali norme perimetrano l’esercizio del diritto di prelazione, fissandone i requisiti e le modalità esplicative. L’eventuale inosservanza delle norme in tema di trascrizione e notificazione, ancorché si risolvano nella asserita inesistenza/nullità/ inefficacia di tali atti non attengono all’an bensì al quomodo della potestà pubblica, essendo un posterius rispetto all’atto amministrativo, vincolo archeologico, con cui è stato esercitato il potere attribuito al Ministero dalla legge. I vizi prospettati in ricorso gravitano, pertanto, nell’ambito della illegittimità e sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 5097 del 5 aprile 2018 (Cass. civ. n. 5097/2018)

Il diritto di prelazione è previsto dal Legislatore a tutela della P.A. allo scopo di garantire a quest’ultima la possibilità di acquisire beni di rilevante valore storico artistico ma ciò non implica, nel caso di mancato esercizio del diritto, la decadenza del vincolo imposto sul bene in questione (artt. 60, 61 D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali). Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3363 del 26 luglio 2016 (Cons. Stato n. 3363/2016)

Ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), l’Amministrazione ha “facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società”. L’esercizio del diritto di prelazione presuppone, pertanto, un trasferimento a titolo oneroso del bene culturale o, comunque, un conferimento dello stesso in società. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 501 del 8 febbraio 2016 (Cons. Stato n. 501/2016)

In tema di beni di rilievo storico e artistico, le norme succedutesi nel tempo (legge n. 1089 del 1939, D.Lgs. n. 490 del 1999, ed ora D.Lgs. n. 42 del 2004) hanno demandato alla P.A. di valutare se, tenuto conto delle caratteristiche dei beni, del prezzo per essi pattuito e delle risorse finanziarie disponibili, sussista o meno l’utilità di acquisirne la proprietà con prelazione rispetto al terzo acquirente. Trattandosi di valutazione discrezionale, a fronte della quale le parti private si trovano in una situazione di soggezione, la cognizione sulla legittimità del provvedimento con cui la P.A., attraverso una fase procedimentalizzata a garanzia sua e delle stesse parti, esercita – in condizioni di supremazia – detta prelazione, è demandata alla giurisdizione del giudice amministrativo. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 10619 del 3 maggio 2010 (Cass. civ. n. 10619/2010)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 17, comma 2, Legge Provincia autonoma di Bolzano, 23 dicembre 2005, n. 13 limitatamente alle parole “solamente” e “non” in quanto, nella formulazione originaria, il diritto di prelazione ex artt. 60, 61 e 62, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) trova applicazione, per i beni oggetto di contratto di leasing, esclusivamente nei confronti del passaggio del bene nella proprietà del locatore e non anche rispetto al successivo passaggio nella proprietà del locatario. Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 21 giugno 2007 (Corte cost. n. 221/2007)

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