Art. 46 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Procedimento per la tutela indiretta

Art. 46 - codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l’avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l’immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Art. 46 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l’avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l’immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Massime

Il vincolo cosiddetto indiretto (art. 46 del D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali) corrisponde ad esigenze di tutela di valori primari, culturali ed ambientali, che giustificano l’imposizione di limiti alla proprietà ed alla libertà di iniziativa economica, nei termini enunciati dagli artt. 41 e 42 della Costituzione. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1642 del 30 marzo 2015 (Cons. Stato n. 1642/2015)

In sede di gestione del vincolo paesaggistico (e, ancor prima, in sede di imposizione dello stesso), l’eventuale situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non alterino maggiormente l’ambito protetto. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5285 del 4 novembre 2013 (Cons. Stato n. 5285/2013)

In materia di autorizzazione paesaggistica il comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 dispone che «il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della Regione o di altri enti pubblici territoriali interessati dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l’avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità». La possibilità di derogare all’onere di comunicazione personale, ricorre non soltanto nei casi di impossibilità ma anche nei casi di particolare gravosità, la cui concreta individuazione è rimessa alla lata discrezionalità dell’amministrazione procedente ed è censurabile unicamente in ipotesi di abnormità. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3354 del 6 giugno 2011 (Cons. Stato n. 3354/2011)

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