1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall’articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l’ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all’articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.