Art. 19 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Ispezione

Art. 19 - codice dei beni culturali e del paesaggio

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali.
1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l’ottemperanzaalle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell’articolo 45.

Art. 19 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali.
1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l’ottemperanzaalle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell’articolo 45.

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