1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all’articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’articolo 45, compete al Ministero.
2. Sulle cose di cui all’articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.