Art. 177 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

ARTICOLO ABROGATO - Collaborazione per il recupero di beni culturali

Art. 177 - codice dei beni culturali e del paesaggio

[1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.]

Art. 177 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

[1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.]

Note

Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 5, comma 2, lett. b), L. 09.03.2022, n. 22 con decorrenza dal 23.03.2022.

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