Art. 173 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

ARTICOLO ABROGATO - Violazioni in materia di alienazione

Art. 173 - codice dei beni culturali e del paesaggio

[1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77,469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall’articolo 61, comma 1.]

Art. 173 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

[1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77,469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall’articolo 61, comma 1.]

Note

Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 5, comma 2, lett. b), L. 09.03.2022, n. 22 con decorrenza dal 23.03.2022.

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