Art. 162 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Violazioni in materia di affissione

Art. 162 - codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 162 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

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