Art. 161 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Danno a cose ritrovate

Art. 161 - codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Le misure previste nell’articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all’articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Art. 161 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Le misure previste nell’articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all’articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

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