Art. 159 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica

Art. 159 - codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009.
2. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’articolo 143 o adeguata a termini dell’articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’adozione dei provvedimenti integrativi di cui all’articolo 141 bis.
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell’articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l’autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

Art. 159 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009.
2. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’articolo 143 o adeguata a termini dell’articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’adozione dei provvedimenti integrativi di cui all’articolo 141 bis.
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell’articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l’autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

Massime

Nel sistema successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del nulla osta paesaggistico da parte del competente organo statale non dev’essere preceduto nemmeno dalla comunicazione ex art. 7, della citata L. n. 241 del 1990. Tanto, in base al disposto di cui al comma 2 dell’art. 159, del menzionato D.Lgs. n. 42 del 2004, il quale (innovando in parte qua rispetto al previgente disposto di cui all’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) stabilisce in modo espresso che la comunicazione agli interessati relativa all’avvenuto rilascio del nulla osta da parte dell’Ente a ciò competente costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241. Peraltro, l’applicabilità della norma di cui al citato art. 7 L. n. 241 del 1990 è esclusa anche per il fatto che trattasi di procedimento che inizia a istanza di parte. Consiglio di Stato, sentenza n. 3893 del 10 giugno 2019 (Cons. Stato n. 3893/2019)

Nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con l’entrata in vigore (dal 1° gennaio 2010) dell’art. 146 del codice approvato con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), la Soprintendenza esercita, non più un sindacato di legittimità ex post (come previsto dall’art. 159 del citato codice nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sulla autorizzazione già rilasciata dalla Regione o dall’ente delegato, con il correlativo potere di annullamento, ma un potere che consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3734 del 3 giugno 2019 (Cons. Stato n. 3734/2019)

Il decreto di annullamento, emesso ai sensi del regime transitorio di cui all’art. 159 D.Lgs. n. 42/2004, è illegittimo se la Soprintendenza a prescindere dalla conformità o meno dell’autorizzazione alle prescrizioni di tutela del paesaggio, vada oltre il controllo di legittimità; come provvedimento di secondo grado, esso è limitato, secondo i principi, alla considerazione di quello che è l’atto da annullare, e non può intervenire su profili ad esso estranei. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1051 del 12 febbraio 2019 (Cons. Stato n. 1051/2019)

Il potere di annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale si estrinseca in una verifica di legittimità estesa a tutte le figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere non determinando, invece, un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla regione o da un ente subdelegato, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 860 del 4 febbraio 2019 (Cons. Stato n. 860/2019)

Entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004 per l’esercizio del potere di controllo da parte della Soprintendenza deve avvenire solo l’adozione e non anche la successiva comunicazione del provvedimento di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione paesaggistica. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5106 del 5 dicembre 2016 (Cons. Stato n. 5106/2016)

Il termine fissato alla Soprintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (ovvero dall’ente subdelegato), nel regime transitorio di cui all’art. 159, comma 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che riproduce la norma già contenuta dapprima nell’art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e poi nell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), per quanto di natura perentoria, è previsto dalla legge soltanto ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche per la sua comunicazione ai soggetti interessati. In altri termini, perché possa dirsi rispettato il suddetto termine è sufficiente che l’atto sia adottato nel termine per provvedere, non dovendosi ricomprendere nel computo del termine stesso l’attività successiva di partecipazione di conoscenza dell’atto ai suoi destinatari. Ciò in considerazione della natura non recettizia di questo tutorio annullamento, che è espressione di cogestione attiva del vincolo paesaggistico e della conseguente ininfluenza, ai fini della sua validità, della comunicazione ai diretti interessati nell’arco temporale fissato dalla legge per l’adozione del provvedimento. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2958 del 4 luglio 2016 (Cons. Stato n. 2958/2016)

Il potere ministeriale di annullamento dei nulla osta paesaggistici di cui all’art. 159 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) non è espressione di un potere di riesame nel merito del provvedimento adottato dalla Regione o dall’ente dalla stessa delegato, ma è espressione di un potere di annullamento d’ufficio, per motivi di legittimità, dell’atto autorizzatorio reso dall’ente regionale o delegato. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2858 del 28 giugno 2016 (Cons. Stato n. 2858/2016)

L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente perfetta ed efficace senza dover attendere il non esercizio del potere di annullamento ministeriale dell’art. 159 D.Lgs. n. 42/2004. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5711 del 17 dicembre 2015 (Cons. Stato n. 5711/2015)

In materia di autorizzazione paesaggistica l’art. 159 D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) disciplina il segmento procedimentale di competenza della Soprintendenza anche con riguardo al profilo della partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati: questa disposizione specifica che la comunicazione relativa all’avvenuto rilascio del nulla osta da parte dell’Ente a ciò competente costituisce avviso di inizio di procedimento. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5314 del 24 novembre 2015 (Cons. Stato n. 5314/2015)

Il potere di annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale (art. 159 D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali) non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla regione o da un ente subdelegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di legittimità, che, tuttavia, si estende a tutte le figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4746 del 14 ottobre 2015 (Cons. Stato n. 4746/2015)

Il provvedimento ministeriale che annulla il nulla osta paesaggistico per una costruzione in zona protetta non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2740 del 4 giugno 2015 (Cons. Stato n. 2740/2015)

L’annullamento dell’autorizzazione paesistica – pur se disposto ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) – non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge 241 del 1990, in quanto costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre tra autorità pubbliche e integra piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, la quale determina la caducazione del precedente atto abilitativo. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3368 del 3 luglio 2014 (Cons. Stato n. 3368/2014)

Istituti giuridici

Novità giuridiche