Art. 141 bis – Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico

Art. 141 bis - codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Art. 141 bis - Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Massime

Il D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice Urbani), all’art. 14-bis, si ispira al principio per cui l’amministrazione può sempre integrare, e non ridurre, le dichiarazioni di interesse pubblico, aventi per oggetto l’ambito delle aree protette in base ad un provvedimento di vincolo o in base alla legge. L’assenza di una specifica normativa nazionale attinente alla rimozione del vincolo si spiega, perché l’eventuale degrado dell’area sottoposta alla salvaguardia in base alla legislazione di settore non fa sorgere l’esigenza di rimuovere il vincolo, ma – al contrario – comporta l’esigenza che vi sia una maggiore protezione delle aree tutelate (anche in sede esame delle istanze di autorizzazione), per salvare il salvabile ed evitare ulteriori compromissioni e degradi (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, 28 ottobre 2008, n. 5209). Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5989 del 27 novembre 2012 (Cons. Stato n. 5989/2012)

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