Art. 83 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Conversione in procedura liquidatoria

Art. 83 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. In ogni caso di revoca il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

Art. 83 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. In ogni caso di revoca il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

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