Art. 8 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Durata massima delle misure protettive

Art. 7 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

Art. 7 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

Istituti giuridici

Novità giuridiche