Art. 389 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Entrata in vigore

Art. 389 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2. (1)
1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023. (2)
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell’adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

Art. 389 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2. (1)
1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023. (2)
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell’adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito prima dall’art. 5, D.L. 08.04.2020, n. 23 con decorrenza dal 09.04.2020, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 05.06.2020, n. 40 con decorrenza dal 07.06.2020; poi modificato dalla legge di conversione, L. 21.10.2021, n. 147 con decorrenza dal 24.10.2021.

(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 24.08.2021, n. 118 con decorrenza dal 25.08.2021, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 21.10.2021, n. 147 con decorrenza dal 24.10.2021.

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