Art. 37 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 37 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Art. 37 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

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