Art. 355 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Relazione al Parlamento

Art. 355 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall’osservatorio di cui all’articolo 353.

Art. 355 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall’osservatorio di cui all’articolo 353.

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