Art. 354 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Revisione dei parametri

Art. 354 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Al fine di migliorare la tempestività e l’efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l’emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall’osservatorio di cui all’articolo 353, con regolamento adottato a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all’eventuale revisione delle disposizioni contenute nell’articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all’entità degli stessi, nonché dei presupposti della tempestività dell’iniziativa ai sensi dell’articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all’articolo 25.

Art. 354 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Al fine di migliorare la tempestività e l’efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l’emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall’osservatorio di cui all’articolo 353, con regolamento adottato a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all’eventuale revisione delle disposizioni contenute nell’articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all’entità degli stessi, nonché dei presupposti della tempestività dell’iniziativa ai sensi dell’articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all’articolo 25.

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