Art. 343 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Falso in attestazioni e relazioni

Art. 343 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e alle persone che lo coadiuvano nell’amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336(1).

Art. 343 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e alle persone che lo coadiuvano nell’amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

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