Art. 337 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Coadiutori del curatore

Art. 337 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione della liquidazione giudiziale.

Art. 337 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione della liquidazione giudiziale.

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