Art. 315 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Risoluzione e annullamento del concordato

Art. 315 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall’articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 251.
3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

Art. 315 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall’articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 251.
3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

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